Codice di condotta

Codice di condotta per le prestazioni professionali degli psicologi via Internet e a distanza

Tale codice si applica alla erogazione di attività professonali a distanza. Per quanto riguarda la pubblicizzazione di tali attività si rimanda al regolamento regionale sulla pubblicità informativa delle attività professionali dello psicologo.

Art. 1) PRINCIPI GENERALI

1.1 I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
L’utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattutto laddove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale.

1.2 La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile per una attenta riflessione sullo sviluppo dell’intervento professionale dello psicologo, soprattutto nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito.

1.3 Gli psicologi che offrono prestazioni professionali a distanza devono tenere conto che il servizio è utilizzabile anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utenti possono afferire a nazionalità, etnie, religioni, costumi e riferimenti normativi disomogenei rispetto a quelli del professionista, nonché del fatto che regolamentazioni diverse (o assenti) della professione di psicologo in altre nazioni possono indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte dell’utilizzatore.

1.4 L’inosservanza dei precetti stabiliti nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono sanzionate secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

1.5 Ogni mezzo di comunicazione nuovo o innovativo utilizzato nell’esercizio della professione di psicologo necessita dell’identificazione delle sue specifiche caratteristiche e quindi delle sfide professionali che pone sul piano dell’appropriatezza epistemologica, teorica, tecnica e deontologica.

1.6 Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Italiani, le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via Internet e a distanza possono risultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ed in tal caso sono sanzionabili.

Art. 2) SICUREZZA

2.1 Identità degli psicologi.
2.1.1 Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne verificare l’identità (nome e cognome, residenza fiscale….).

2.1.2 Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione all’Ordine professionale. Tale informazione deve essere facilmente accessibile e di chiara ed immediata leggibilità.

2.1.3 Gli psicologi che erogano prestazioni a distanza attraverso siti Web devono facilitarne l’identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine professionale.

2.1.4 Lo psicologo che offre prestazioni via internet è tenuto a segnalare al proprio ordine professionale di appartenenza l’indirizzo web del sito attraverso il quale eroga tali prestazioni.

2.1.5 Dove l’attività professionale a distanza è fornita da più psicologi, tale aspetto deve essere chiaramente specificato. In ogni caso devono essere identificabili gli psicologi che offrono tale servizio, e l’autore della singola prestazione.

2.1.6 Lo psicologo può erogare prestazioni professionali a distanza attraverso siti web cui afferiscono anche altre professionalità, a patto che tali professionalità siano facilmente identificabili.

2.1.7 Al fine dell’erogazione di prestazioni professionali via Internet e a distanza, gli psicologi possono farsi ospitare esclusivamente sui siti web nei quali risulti identificabile il nome ed il recapito del responsabile del sito.

2.1.8 Nei siti web attraverso cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere presenti in modo chiaro i riferimenti al codice deontologico degli psicologi italiani e al presente codice di condotta. Di tali documenti dovrà essere riportato il testo integrale sulla stessa pagina ovvero su pagina a se stante raggiungibile tramite collegamento ipertestuale.

2.2 Identificazione degli utilizzatori

2.2.1 Nell’erogazione di prestazioni professionali via internet e a distanza, lo psicologo ha la
responsabilità diretta dell’accertamento dell’identità degli utenti e committenti. Non è consentita in nessun caso l’erogazione di prestazioni professionali via internet ed a distanza a utenti e committenti che accedano a tali servizi in forma anonima.

2.2.2 Le prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a utenti soggetti a tutela necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza. Va prestata particolare attenzione alla autenticità del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

2.3 Protezione dei dati

2.3.1 Gli psicologi devono accertarsi della sicurezza delle transazioni, comprese le operazioni
finanziarie, e della riservatezza delle informazioni psicologiche e personali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie finalizzate e nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy e di protezione dei dati sensibili.

2.3.2 Va comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet, sulla linea telefonica o su altri mezzi utilizzati, attraverso idonea strumentazione (anche hardware e software), compreso l’uso dei servizi cifrati.

2.3.3 I dispositivi di sicurezza devono essere sempre aggiornati.

Art. 3) RISERVATEZZA

3.1 Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati sulla legislazione relativa alla privacy, e in particolare alla protezione di dati su qualsiasi tipo di supporto siano registrati e alla comunicazione delle informazioni, nonchè ai limiti alla riservatezza, per esempio nei casi in cui ricorre obbligo di referto o di denuncia.

3.2 Gli utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro diritti su di essi.

3.3 Le norme sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per le prestazioni a distanza per qualsivoglia tipologia di supporto o tecnologia venga utilizzata.

3.4 Gli psicologi devono tenere conto della possibilità che l’interazione attraverso mezzi telematici può comportare la registrazione e la memorizzazione delle informazioni anche da parte dell’utente.

Art. 4) APPROPRIATEZZA

4.1 In considerazione del rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle ricadute di questi sulla pratica professionale a distanza, gli psicologi devono utilizzare con cautela soprattutto quelli ancora mancanti di una base di ricerca consolidata.

4.2 È un dovere professionale dello psicologo che opera a distanza informarsi sulle caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e di tenere conto della ridotta disponibilità di informazioni sulle differenze con l’interazione diretta.

4.3 Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza sugli strumenti e sulla tecnologia che utilizza e, conseguentemente, attiva servizi ed intraprende solo attività compatibili con tali limiti.

Art. 5) SANZIONABILITÀ DELL’INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO

5.1 L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta sarà valutata ai sensi:
a) del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle norme riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1);
b) del Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004 e successive modificazioni.

5.2 Qualora l’inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai sensi dell’art. 10 D.L. 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettrico, nel mercato interno), l’Ordine Regionale provvederà a darne segnalazione all’Autorità amministrativa competente, indicata nell’art. 21 dell’indicato D.L. 5.3 Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolato, gli psicologi sono tenuti al rispetto dell’Atto di Indirizzo in materia di utilizzo delle tecnologie per la comunicazione a distanza, adottato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi.

Art. 6) RAPPORTI CON L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

6.1 Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia l’indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attività professionali, dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi conformato al presente Codice.

6.2 La comunicazione resa dall’iscritto all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia su apposito modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito dell’Ente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) indirizzo web del sito;
b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito stesso;
d) natura dei servizi e delle attività prestati, nonché delle modalità operative di erogazione.

6.3 Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato lo psicologo referente.

6.4 L’Ordine terrà un registro aggiornato dei siti attraverso cui gli iscritti erogano prestazioni
psicologiche a distanza.

6.5 Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell’art. 6.2, lo psicologo è tenuto a darne comunicazione all’Ordine.

6.6 Nel sito lo psicologo potrà rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa inviata all’Ordine relativa alla conformità del sito internet al presente Codice di Condotta.

6.7 L’Ordine potrà disporre controlli per verificare il rispetto del presente Codice di Condotta.